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Ordinanza — n. 18053/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for counterfeiting and receiving, citing procedural defects and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18053/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to procedural defects in the first two grounds and a lack of merit in the third. The appellant argued regarding the imputant's awareness of illegal origins and the exclusion of gross negligence, while the lower court found sufficient evidence of counterfeiting and receiving based on missing documentation. The supreme court upheld the conviction, noting that the territorial court correctly applied established case law and that the quantity of goods precluded the statutory exclusion of punishment.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be formulated in terms permitted by law; grounds based on mere repetition of arguments already examined and dismissed in the appellate judgment are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility counterfeiting conviction receiving illegal goods exclusion of punishment gross negligence false contraffazione di merci difesa contro le pratiche commerciali illecite prodotti provenienti dai paesi terzi

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
Art. 474 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wang
ex plurimis, Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv.
Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade
Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv.
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
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Testo completo

posto da: DIOUF MOUSTAPHA nato il 15/05/1972 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Moustapha Diouf; ritenuto che i primi due motivi di ricorso proposti nell'interesse del ricorrente, con i quali si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen., con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza della consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza illecita dei beni, oltre che alla esclusione dell'ipotesi del falso grossolano, non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati; che, invero, deve osservarsi come tali doglianze risultino fondate su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 3 a 5 della impugnata sentenza), che si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte ivi richiamato (cfr. ex plurimis, Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv. 276326 - 01;

Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv. 275814 - 01); che i giudici di merito, con motivazione congrua in punto di fatto e corretta in diritto e, quindi, incensurabile in questa sede, hanno congruamente evidenziato le ragioni per cui i beni rinvenuti nella disponibilità dell'imputato risultavano oggetto di contraffazione e come, sulla scorta delle complessive emergenze processuali, fosse configurabile anche il reato di ricettazione in ragione della consapevolezza della provenienza illecita della merce, desumibile dal fatto che il prevenuto non disponesse di alcuna documentazione attestante l'origine dei prodotti, nonostante questi ultimi risultassero recapitati dall'estero mediante corriere; ritenuto che parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso, con cui si lament a il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., dovendosi al riguardo ritenere adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dalla norma, laddove risulti evidentemente decisivo (cfr.

Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01); che invero la Corte territoriale, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha congruamente rilevato come nel caso di specie non sussistessero i presupposti per l'operatività della causa di esclusione della punibilità invocata, in ragione dell'elevato numero dei prodotti rinvenuti nella disponibilità dell'imputato che, in caso di successiva commercializzazione, avrebbe comportato certamente un danno di rilevante entità (si veda pagina 5 della sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M