Italian Court dismisses appeal regarding sentencing for continued crimes due to manifestly unfounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Valentin Tosoni inadmissible, rejecting his claims regarding the calculation of increased penalties for continued offenses. The lower court had correctly applied the principle that the level of reasoning required for individual penalty increases must be proportional to their magnitude and ensure compliance with statutory limits. Consequently, the court found the arguments manifestly unfounded and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; In cases of continued offenses, the burden of argumentation regarding individual penalty increases must be proportional to their magnitude to verify proportionality and prevent material cumulation of sentences.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: TOSONI VALENTIN nato il 28/06/1994 avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Valentin Tosoni; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione fra reati, sono manifestamente infondati; che, invero, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale, in tema di reato continuato, il grado di impegno motivazionale richiesto al giudice in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (cfr.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); considerato che nel caso di specie tale onere argomentativo è stato correttamente assolto mediante la valutazione di congruità della misura della pena in continuazione stabilita dal primo giudice rispetto alla gravità oggettiva dei reati contestati ed alla situazione soggettiva dell'imputato, gravato da plurimi precedenti specifici (si veda, in particolare, pagina 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. P.Q.M