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Ordinanza — n. 18050/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on procedural grounds for lack of specific argumentation and excessive penalty claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18050/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to properly address specific grounds regarding document falsity and sentencing excessiveness. The court rejected these claims because the arguments either lacked novelty, were merely repetitive of previous appeals, or fell outside the scope of the Supreme Court's jurisdiction over sentencing discretion.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; Appeals to the Supreme Court must contain specific, non-repetitive arguments; claims regarding sentencing excessiveness are inadmissible as they fall within the discretion of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Supreme Court Jurisdiction Inadmissible Appeal Sentencing Discretion Lack of Specificity Repetitive Arguments Court Costs falsità ideologica in documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

posto da: DIERNA GIUSEPPE nato a GELA il 01/02/1960 avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;\

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Dierna; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione, denunciandone la mancanza con riguardo ai motivi di appello specificamente dedotti in ordine alla falsità del talloncino provvisorio attestante il passaggio di proprietà di cui al capo 1) dell'imputazione, è manifestamente infondato perché inerente ad un asserito difetto della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha rilevato come risultasse del tutto irrilevante un accertamento in merito all'autenticità materiale di tale ricevuta, essendo emersa con certezza la falsità del relativo contenuto (si vedano le pagine 1 e 2 della sentenza impugnata); che le medesime considerazioni devono svolgersi con riguardo al secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del reato di falso ideologico in atto pubblico, atteso che lo stesso risulta manifestamente infondato in presenza di una motivazione che ha congruamente rilevato come il mancato perfezionamento della pratica relativa alla richiesta di passaggio di proprietà del veicolo, ammesso dallo stesso imputato, risultasse di per sé dimostrativo della falsa attestazione contenuta nel menzionato talloncino provvisorio; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di truffa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infine, il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in questa sede ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 2 della sentenza impugnata, ove si rileva la congruità della pena stabilita dal primo giudice, ritenuta adeguata e proporzionata rispetto al fatto edalla personalità dell'imputato, che risulta gravato da diversi precedenti penali, tra i quali uno anche specifico); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M!N CAt‘ 20 11 Fune e, klotizRa