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Ordinanza — n. 18049/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation on crime continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18049/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint failed to meet the strict requirements for admissibility in a review of legality. The appellant argued that the lower court incorrectly denied the legal bond of continuity between the current crime and prior final judgments, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the complaint lacked the specific, reasoned critique necessary to escape the discretionary nature of the factual assessment reserved for the trial court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal in review of legality is inadmissible if the grounds of complaint are merely repetitive of those already rejected at the appellate level and fail to provide a specific, reasoned critique of the lower court's discretionary factual assessment.

Parole chiave

Generato dall'IA
review of legality crime continuity inadmissible appeal repetitive arguments discretionary assessment specific critique final judgment reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
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Testo completo

posto da: BEN CHERAIT AHMED nato a FORMIA il 23/01/1990 avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ahmed Ben Cherait e letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente il 27 marzo 2026; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente processo e quelli per cui il ricorrente è stato già giudicato in via definitiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, tale doglianza implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, ove si rileva l'assenza di elementi specifici e concreti dai quali ricavare la prova dell'attuazione di un progetto criminoso unitario, anche in considerazione della diversità dei titoli di reato per i quali l'imputato è stato sottoposto a giudizio); considerato che le conclusioni ragionate ed argomentate della Corte di merito sono incensurabili, avendo fatto corretta applicazione del principio della giurisprudenza secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (cfr.

Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 14 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Calvisi