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Ordinanza — n. 18022/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding criminal continuity recognition in execution proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18022/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's partial rejection of the request for criminal continuity recognition. The appellant argued that the trial judge ignored uniform jurisprudence regarding the identification of a single criminal design, citing the partial homogeneity of acts and prior continuity findings. The court ruled that the lower judge correctly applied legal principles, noting that temporal distance and lack of unified deliberation preclude continuity, and that prior execution decisions do not bind the current proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The recognition of criminal continuity in execution proceedings requires a rigorous verification of a single criminal design, and prior judgments on continuity do not bind the executing judge who must independently assess the unity of the criminal intent.

Parole chiave

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criminal continuity execution proceedings single criminal design judicial discretion cassation inadmissibility temporal distance unified deliberation concorso ideale

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Considerato che Ciprian Binghiac ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell’esecuzione,ha parzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, aisensi dell’art. 671 cod.
Art. 81 cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 671 cod. proc. pen
Considerato che Ciprian Binghiac ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell’esecuzione,ha parzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, aisensi dell’art. 671 cod.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, P.
Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri
Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia
Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, Gargiulo
34756 del 17/052012, Madonia, Rv.253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, Gargiulo Rv.
Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele
Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, Marinkovic
Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, Marinkovic, Rv.
Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes
258227;Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv.
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Testo completo

ibunale di Caltanissettadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Ciprian Binghiac ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell’esecuzione,ha parzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, aisensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede dicognizione e, nell’unico motivo, deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniformegiurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso,certamente sussistente attesa la parziale omogeneità delle condotte e l’avvenutoriconoscimento della continuazione tra gruppi di sentenze da parte di altro Giudicedell’esecuzione; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094); ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilirel’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, lemodalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ognialtro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – èrimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740); ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo deglianzidetti principi, dando articolato conto della loro applicazione, ha invero evidenziato, inmaniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l’unicità didisegno criminoso, facendosi carico di analizzare ciascuna delle sentenze non ancoraunificate ex art. 81 cod. pen. e indicare le plurime ragioni per le quali non poteva ravvisarsil’unitaria e anticipata deliberazione criminosa;ritenuto che, quanto al criterio temporale, la motivazione si appalesa perfettamente inlinea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanzatemporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissioned'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettataspecificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi lasussistenza dellacontinuazione» (Cass.

Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv.253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, Gargiulo Rv. 242537);considerato altresì – quanto all’avvenuta unificazione di condotte da parte di altroGiudice dell’esecuzione – che il provvedimento ha fatto buon governo del principio secondoil quale il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc.pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà digiudizio, non può trascurare una valutazione precedente già operata in fase di cognizioneovvero di esecuzione relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previadimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di dettarichiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno (Sez. 1, n. 54106 del24/03/2017, Miele, Rv. 271903;

Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, Marinkovic, Rv. 258227;Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781) e che, sebbene ai pregressiprovvedimenti che abbiano riconosciuto il vincolo della continuazione non possa riconoscersialcun carattere vincolante con riferimento alla deliberazione sull'istanza ex art. 671 cod.proc. pen. proposta dal condannato, anche in considerazione della diversità e maggioreampiezza del petitum, e sebbene la continenza temporale non implichi ex se ilriconoscimento della continuazione, nondimeno la già ritenuta sussistenza del disegnounitario che ricomprende reati cronologicamente prossimi ad altri separatamente giudicatinon può essere totalmente ignorata dal giudice dell'esecuzione, che, sia pure in piena libertàdi giudizio, con tale precedente valutazione e con la relativa ratio decidendi è tenutocomunque a confrontarsi, salvo discostarsene, motivatamente, in relazione al complessivoquadro delle circostanze di fatto e giuridiche emergenti dai provvedimenti giudiziali dedottinel nuovo procedimento e potendo pervenire anche ad un accoglimento soltanto parzialedella domanda quanto ai reati maturati in un contesto unitario, di più ravvicinataconsumazione e commessi nel medesimo ambito spaziale; ed è ciò che ha fatto il Giudicedell’esecuzione nel caso in esame con motivazione non avversata dal ricorrente;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI RAFFAELLO MAGI