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Ordinanza — n. 18020/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation revocation due to lack of admissibility and insufficient grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18020/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's order revoked probation based on specific facts rather than general legal violations. The appellant argued the conduct was merely episodic, but the court found the alcohol abuse and danger posed to family members constituted a clear failure of reintegration. Consequently, the appeal was rejected as it failed to substantiate claims of logical flaws in the tribunal's discretionary assessment.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.s.; The revocation of probation is not tied to simple legal violations but to factual circumstances deemed incompatible with continued supervision, requiring the tribunal to provide logical and adequate justification for its discretionary decision.

Parole chiave

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probation revocation service social alcohol abuse discretionary power inadmissible appeal reintegration failure logical motivation revoca di prestazioni sociali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.s.
Corte cost. n. 186 del 2000
Art. 52 D.LGS.196/03
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo
Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino
275239; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino, Rv.
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Testo completo

icorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha revocato ex nunc la misuradell'affidamento in prova al servizio sociale; visti i motivi aggiunti depositati in data 2 aprile 2026; ritenuto che l'ordinanza si sottrae alle censure sviluppate in ricorso, posto che la revocadell'affidamento in prova è stata disposta quale conseguenza della circostanza che ilcondannato il 26 novembre 2025, in stato di agitazione e aggressività derivante da abuso disostanze alcoliche, aveva posto in pericolo l’incolumità della moglie e del figlio minore edell’accertata problematica di dipendenza da alcol dell’affidato, smentita essendo – sullabase delle risultanze in atti – l’invocata episodicità del fatto;ritenuto che tale grave condotta è stata ritenuta, con motivazione non manifestamenteillogica, chiaro sintomo dell'allontanamento del soggetto dal percorso di risocializzazione econseguentemente la prova è stata reputata ormai fallita;ritenuto che detta motivazione si pone nel solco dei principi espressi in materia dallagiurisprudenza di legittimità secondo cui «la revoca della misura alternativa dell'affidamentoin prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione dellalegge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesiche giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che le predette violazionicostituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova.

Ne derivache «il giudizio sulla revoca dell'affidamento in prova, pur in presenza di un comportamentodel soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale disorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, conmotivazione logica, adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo,Rv. 275239; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino, Rv. 256479); considerato che, a fronte di tale congrua motivazione, il ricorrente si limita ad avversaregenericamente il provvedimento di revoca, lamentando un inesistente vizio di motivazione inpunto di incompatibilità della condotta acclarata con la prosecuzione della misura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI RAFFAELLO MAGIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.