Italian court dismisses appeal on criminal continuation, ruling time gaps negate unified criminal intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the trial court's rejection of the request for criminal continuation. The appellant argued that the execution judge ignored temporal distance as insufficient to disprove a unified criminal plan, while the court emphasized established jurisprudence presuming separate intent when acts occur months or years apart. The decision affirmed that without specific evidence of a premeditated program, mere proximity and identical victim types do not prove continuity, leading to the dismissal and a fine for procedural misconduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 c.p.p.; When criminal acts occur at significant temporal intervals, the law presumes separate intent unless specific evidence proves a unified premeditated plan, and mere proximity or identical victims does not establish continuity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
UNALE di Ferraradato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Naim Chalgoumi ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale il Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice dell’esecuzione, harigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e,nell’unico motivo deduce che il giudice a quo avrebbe reso una motivazione insoddisfacentein punto di insussistenza dell’unicità di disegno criminoso;lamenta, in particolare, che il Giudice dell’esecuzione avrebbe trascurato che ladistanza temporale tra i fatti oggetto delle sentenze non è da sola sufficiente a escluderel'unitaria anticipata ideazione, avrebbe confuso la diversità tra il concetto di abitualità nelreato e continuazione, infine avrebbe erroneamente applicato i principi riguardanti l’onere diallegazione; rilevato che il ricorso è manifestamente infondato in primo luogo poiché deduceenunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Cortesecondo cui nel «caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dall'altro, si devepresumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi permodalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento dicommissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione»(Cass.
Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009,Gargiulo Rv. 242537);rilevato che nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo di taleprincipio e ha utilizzato, quale elemento decisivo per escludere l’unicità di disegno criminoso,la distanza temporale (da diversi mesi ad anni) tra i fatti oggetto di giudizioe l'assenza diulteriori elementi suscettibili di positiva valutazione, ciò a dimostrazione dell’esistenza di unprogramma delinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito,ritenuto incompatibile con un’unica, antecedente, risoluzione criminosa;ritenuto dunque che, a cospetto di tali argomentazioni logiche e plausibili, con cui ilricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;rilevato che il Giudice dell’esecuzione non ha affatto trascurato il principio, espresso insede di legittimità, che il Collegio condivide e riafferma, secondo cui «Il condannato cheinvoca l'applicazione della disciplina della continuazione in executivis ha un mero interesseall'allegazione di elementi specifici sintomatici della riconducibilità dei reati a una preventivaprogrammazione unitaria, sicché, non configurandosi un onere giuridico, la mancataallegazione di tali elementi non può essere valorizzata negativamente dal giudice» (Sez. 1,n. 12914 del 23/02/2022, Altavilla, Rv. 283083 – 01), ma ha correttamente affermato chel’imputato non aveva allegato alcun elemento suscettibile di positiva valutazione, così inrealtà sottolineando la necessità che la prova dell'esistenza di un comune disegno criminososia effettiva e non si limiti a registrare l'esistenza di elementi, come la prossimità spazio-temporale e l'identità del bene giuridico leso, che, di per sé, sono neutri, essendo anchecompatibili con la mera inclinazione a delinquere, fenomeno ben diverso dalla unitariaprogrammazione, anche generica, di più reati;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a dettadeclaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per iprofili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI RAFFAELLO MAGI