Italian court dismisses appeal as inadmissible due to specific grounds not being adequately argued by the appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal arguments regarding the specific grounds of non-punishment. The appellant merely reproduced general criticisms without addressing the specific legal reasoning used by the lower courts. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine for the inadmissible filing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it deduces specific grounds that are merely generic reproductions of the lower court's reasoning without providing new, adequate legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a PALERMO il 03/11/1988 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di D'Ignoti Danilo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo aspecifico, generico meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità e ai dineedella causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., già adeguatamente vagilatH disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 1 e 2 dek:, sentenza impugnata, nonché, trattandosi di doppia conforme, pagina 2 della sentenza di primo grado); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa trie ,ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in co!pa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P P.Q.M