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Ordinanza — n. 17926/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of interest and manifest error standard.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17926/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant lacked standing because mandatory sentencing prescriptions are not discretionary accessory penalties subject to appeal. Furthermore, the alleged legal error regarding the qualification of facts was not a manifest error immediately evident from the indictment.

Regesto Legislator

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Art. 56-ter della legge 24 novembre 1981, n. 689; Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: Mandatory sentencing prescriptions are not discretionary accessory penalties, and appeals based on legal qualification errors are limited to manifest errors immediately evident from the indictment.

Parole chiave

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mandatory sentencing prescriptions accessory penalties manifest error standard lack of interest criminal appeal inadmissibility sanzione sostitutiva inesigibile malgrado lesioni salute diritto alla sostituzione della prestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 56-ter della legge 24 novembre 1981, n. 689
i) il primo motivo no i: sorretto da alcun interesse del ricorrente in guanto le prescrizioni previste dall'art. 56 -ter legge 24 novembre 1981, n.
Art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
689 - introdotto dall'art. 71 d.lgs.
Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 30768 del 16/05/2023
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal
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Testo completo

05Z7A29) nato il 27/08/1997 avverso la sentenza del 18/09/2025 del GIP TRIBUNALE di FERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Tlili Omar avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

i) il primo motivo no i: sorretto da alcun interesse del ricorrente in guanto le prescrizioni previste dall'art. 56 -ter legge 24 novembre 1981, n. 689 - introdotto dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - per semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica sostitutivo non non sono 'pene accessorie" la cui applicazione dipende dalla discrezionale valutazndel giudice, ma costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento (Sez. 6, n. 30768 del 16/05/2023..

F., Rv. 284967 che, in motivazione, ha precisato che la richiesta formulata dall'imputato p l'applicazione di dette pene sostitutive, ovvero il consenso prestato alla richiesta dei pubi.ministero, implica necessariamente l'accettazione delle prescrizioni che le connotano); li) qua '- al secondo motivo, va ribadito che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casa errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatez -L'a senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto dei capo imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che, come nel caso in esame, denunci, modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibe dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 oc 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagameni.- delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa ieL ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in coip,=1 nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q P.Q.MTi Consiglier stensore Il Presidente DeboT-a cione Emili ordano DEPOSITATA tN Li 9 GØ26 Ft.wzic.-;i- J;Ltà'ario mozza 4