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Ordinanza — n. 17922/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unarguable, ordering costs against the appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17922/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments presented. The appellant, Hachimi Hakim, challenged a lower court's denial of a non-prosecution plea under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found the submissions merely repetitive of previously rejected legal points. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine for failing to substantiate the grounds for the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; An appeal is inadmissible if it relies on generic grounds that are merely reproductive of previously disallowed legal arguments without providing new substantive justification.

Parole chiave

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generic appeal grounds non-prosecution plea Article 131-bis procedural costs inadmissible appeal repetitive arguments Cassazione dismissal attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

l 15/05/1972 avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Hachimi Hakim avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico, versato in fa9._2 meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al diniego della causa di non punibilità cui all'art. 131-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagarn ,2--: delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delie ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M