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Ordinanza — n. 17920/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific reasoning on minor satellite crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17920/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a sentence increase for satellite crimes, but the court found the grounds generic and failed to critically compare arguments with the lower court's decision. The court ruled that judges are not required to provide detailed specific reasoning for minor increases in such cases.

Regesto Legislator

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Art. 132 cod. pen.; The court's decision on sentencing increases for satellite crimes is not subject to cassation review if the increase is minor and the judge is not required to provide specific detailed reasoning for each individual increase.

Parole chiave

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satellite crimes sentencing inadmissible appeal discretionary power abuse minor sentence increase specific judicial reasoning attenuazione della pena riesame dell'entità pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
,dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata cAulio individui, come nel caso di specie, aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez.
art. 132 cod. pen
,dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata cAulio individui, come nel caso di specie, aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. , n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

IO nato a ROMA il 28/05/1955 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Franchini Claudio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

i) il primo motivo è volto sollecitare una non consentita rilettura di frammenti del materiale probatorio e, in ogni caso, é meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità e alla qualificazione giuridica della condotta, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale; ii) il secondo motivo è generico ed omette l dovaaa confronto critico con la sentenza impugnata che, senza incorrere in alcun vizio logico, ho adeguatamente argomentato in merito al diniego di tutte le circostanze attenuanti richieste dal ricorrente; iii) il terzo motivo è manifestamente infondato, dovendosi, al riguardo, ribadire che il giudice di merito, nei calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascune. ,dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata cAulio individui, come nel caso di specie, aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. ( , n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005); ritenuto che all'inamnnissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagarrlent ,,':-delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa dee ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M