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Ordinanza — n. 17919/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and references.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17919/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it failed to articulate specific legal grounds and provide corresponding references to the contested act's reasoning. The appellant, Peluso Gomes Orlando Wilson, argued against a lower court decision, but the court found the submission lacked the required precision under Article 360 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.c.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it lacks the precise enunciation of the legal grounds justifying the claim and the corresponding references to the reasoning of the contested act.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specific grounds code civil procedure supreme court review procedural costs fine motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Peluso Gomes Orlando Wilson avverso la senton in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa deduce un motivo non consentito dao legge in sede di legittimità in quanto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritte co lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa de!c ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in CO; .nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.Mdella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2026. Il Cons -rér estensore Il Presiden Debgra Tri tcione Emilia Anna C.