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Ordinanza — n. 17917/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as merely reproducing already rejected general mitigating circumstances arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17917/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely reproduced arguments regarding general mitigating circumstances that had already been thoroughly examined and rejected by the lower court. The appellant, Ahmetovic Luca, challenged the denial of these specific circumstances, but the higher court found no new grounds to warrant a re-evaluation. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine for filing the inadmissible request.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and rejected by the lower court without presenting new facts or legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproductive argument general mitigating circumstances procedural dismissal Corte di Cassazione condono delle spese procedurali motivi di cassazione addebito di tasse

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in coip nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in coip nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

(CUI 04KY2HB) nato a ROMA il 14/12/1997 avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Ahmetovic Luca avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, già adeguatamene vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici dalla Corte territoriale (si veda la quH pagina della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa del;u. ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in coip nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q. P.Q.M