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Ordinanza — n. 17915/2026 — snpen Generato dall'IA

Appeal against suspended sentence dismissal is inadmissible for improper grounds and extraneous issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17915/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal against the refusal of a suspended sentence inadmissible de plano. The appellant argued for the benefit based on grounds not permitted by law and raised issues unrelated to the proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 61 comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 448 comma 2-bis, cod. proc. pen.: An appeal against the non-granting of a suspended sentence is inadmissible if proposed for reasons other than those allowed by law or on matters extraneous to the proceedings.

Parole chiave

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suspended sentence appeal inadmissible de plano improper grounds extraneous issues court costs award criminal procedure code appeal dismissal motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 61 comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 448 comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per motivi diversi da quelli consentiti ai sensi dell'art. 448„ comma 2-bis, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

16/10/1975 avverso la sentenza del 03/10/2025 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;OSSERVA Rilevato che Baesu Vasile lamenta, con un unico motivo di ricorso, la mancata concessione dei beneficio della sospensione condizionale della pena; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 61 comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per motivi diversi da quelli consentiti ai sensi dell'art. 448„ comma 2-bis, cod. proc. pen., e su questione estranea al negozio processuale e non pme,\» dalle parti quale condizione per la sua efficacia; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delL-e ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P P.Q.M