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Ordinanza — n. 17913/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints and procedural non-compliance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17913/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied solely on mere complaints regarding factual assessments already properly examined by the territorial court. The appellant argued against the liability judgment, but the court found these arguments were merely reproachful and did not constitute new grounds for review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine for failing to deposit the required security.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals based on mere complaints or repetitions of arguments already rejected by the lower court are inadmissible.

Parole chiave

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mere complaints inadmissible appeal procedural non-compliance reproachful arguments court costs order spese mediche accertamento medico complementare prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

ZO nato a CANOSA DI PUGLIA il 14/02/1979 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Saracino Vincenzo avverso la sentenza in epigra.,... esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo costituito da mere dogliarize in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura, in ordine al giudizio responsabilità, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Cee territoriale (si veda pagina 3); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamene delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in coip:Ti nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P P.Q.M