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Ordinanza — n. 17912/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and unarguable on imputability and penalty substitution grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17912/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the three grounds raised were generic and merely reproduced arguments already adequately examined and rejected by the lower courts. The appellant, Debarre Danny, challenged the first-instance judgment regarding imputability, intent, and the denial of a substitute penalty, but the court found these points insufficiently developed. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and substantive; generic arguments that merely repeat lower court reasoning without new legal grounds result in inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds repetitive arguments imputability review substitute penalty denial inadmissible appeal procedural costs Cassazione ordinanza doppia punibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

MODENA il 18/06/1987 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Debarre Danny avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce tre motivi generici e meran -lente riproduttivi di profili di censura, in ordine alla imputabilità, al dolo e al diniego della pena sostitutiva, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 1 e 2 della motivazione, nonché, trattandosi di doppia conforme. anche le pagine 2, 3 e 4 della sentenza di primo grado); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in co;r,o nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P P.Q.M