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Ordinanza — n. 17907/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17907/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17907/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to il 17/07/1979 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Ebhomienle Silvia avverso la sentenza in epigra; -e: esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi costituiti da doglianze, ;n parte, di merito e, comunque, meramente riproduttive di profili di censura in ordine al giudi di responsabilità e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, già adeguatamente vagH e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 6 e 7); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore de Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso servz,:: versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17907/2026 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000).

Parole chiave

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circostanze attenuanti obbligo di ridurre il danno condono delle spese procedurali eccezioni difensive indennizzo del difensore d'ufficio spese di difesa
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Testo completo

to il 17/07/1979 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Ebhomienle Silvia avverso la sentenza in epigra; -e: esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi costituiti da doglianze, ;n parte, di merito e, comunque, meramente riproduttive di profili di censura in ordine al giudi di responsabilità e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, già adeguatamente vagH e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 6 e 7); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore de Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso servz,:: versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

D P.Q.M