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Ordinanza — n. 17905/2026 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded grounds and lack of appeal on recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17905/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the sentencing but failed to appeal the first-instance decision regarding recidivism, rendering the first ground manifestly unfounded. The court rejected the second ground as the lower court's reasoning was sufficient and logical.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or if the appellant failed to appeal a specific decision that constitutes a prerequisite for the current appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded recidivism prerequisite court costs award procedural defect motivi di cassazione attenuazione della pena sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

ADO nato a MILANO il 03/12/1971 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Bencivenni Corrado avverso la sentenza in epigra,e, esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

i) il primo motivo manifestamente infondato in quanto le circostanze attenuanti generiche sono state concesse co,. la sentenza di primo grado in regime di equivalenza con la recidiva (punto rispetto al quale, come risulta a pagina 3 della sentenza impugnata, il ricorrente non ha proposto appello); ) secondo motivo investe la determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame dee deduzioni difensive sul punto (si veda pagina 3); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa de.- c ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in coipa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dic P.Q.M