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Ordinanza — n. 17903/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and failure to pay costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17903/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Floriani ioshua against a lower court's decision regarding a substitute penalty. The appellant failed to properly articulate legal grounds in the second instance and did not prepay the required court costs. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible and ordered the appellant to bear the procedural expenses.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific legal grounds or fails to cite relevant reasoning from the contested act, and the appellant has not fulfilled the obligation to pay court costs.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of legal grounds court costs payment substitute penalty procedural dismissal motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

nato a BOVOLONE il 13/02/1992 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Floriani ioshua avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

i) la prima e terzo censura, oltre a non essere state dedotte in appello (ove sono state devolute solo questioni in merito al trattamento sanzionatorio), sono prive della puntuale enunciazione delle ragioni diritto che le giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ii) la censura relativa alla pena sostitutiva è generica e manifestamente infondata, atteso che sentenza impugnata ha argomentato in termini adeguati e non manifestamente illogici in mento al diniego dell'istanza (cfr. pagina 5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa de!'.e ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in coiponella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M19 A6