Ordinanza — n. 17899/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa CASTELMASSA il 11/01/1968 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Zapponi Stefano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi meramente riproduttivi profili di censura, in ordine alla imputabilità del ricorrente, all'elemento soggettivo del reato e al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 4 e 5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore de!i::: Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso se 2.:(12 versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000;i.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 17899/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 4 e 5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore de!i::: Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso se 2.:(12 versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000;i.
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a CASTELMASSA il 11/01/1968 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Zapponi Stefano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi meramente riproduttivi profili di censura, in ordine alla imputabilità del ricorrente, all'elemento soggettivo del reato e al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 4 e 5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore de!i::: Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso se 2.:(12 versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000;i.
P.Q.M.
Dich P.Q.M