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Ordinanza — n. 17894/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded claim regarding notification of citation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17894/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the ground raised was manifestly unfounded. The facts show the defendant received proper notice of the appellate citation, and the territorial court correctly rejected the defense's request to renew that notice after the deadline for oral hearing requests expired. Consequently, the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the court has verified that the defendant received proper notice of citation and the request for renewal was untimely.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal notification of citation renewal of notice oral hearing request procedural costs award allegazioni insufficientemente motivate impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

042VWLP) nato a CROTONE il 25/09/1989 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Viola Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infonL:to: risultando dagli atti, cui la Corte ha potuto accedere in ragione della questione processuale dedotta, che l'imputato ha ricevuto la notifica a mani proprie del decreto di citazione a giudizio in appello e che la Corte territoriale, proprio in ragione della regolarità di tale notificazione della sopravvenuta nomina del nuovo difensore successivamente alla scadenza del termine formulare la richiesta di trattazione orale del giudizio di appello, ha rigettato l'istanza dei difensore con cui si chiedeva la rinnovazione della notificazione della citazione in giudizio dell'imputato e la rimessione in termini per la richiesta di trattazione orale; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagame ,i-delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa deHe ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in copa nella determinazione della causa dì inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. P.Q.MIl Consi estensore Il Presidente Depj uiccione Emilia Anna no