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Ordinanza — n. 17893/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17893/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17893/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CLAKO) nato il 15/02/1977 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Nasri Khaled avverso la sentenza in epigrafe: esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti a;,' motivazione dell'atto impugnato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai pagament..) delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delie ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in co nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q. P.Q.M

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17893/2026 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000). P.Q. P.Q.M

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate assenza di caso di rigore difetto di motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali carenza di legittimazione motivi di cassazione
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Testo completo

CLAKO) nato il 15/02/1977 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Nasri Khaled avverso la sentenza in epigrafe: esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti a;,' motivazione dell'atto impugnato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai pagament..) delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delie ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in co nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q. P.Q.M