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Ordinanza — n. 17891/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic and merely reproductive grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17891/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were generic and merely reproduced arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court. The appellant, Viera Heriberto, challenged the sentencing and the refusal of a suspended sentence, but the court found no new legal issues. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine for failing to properly substantiate the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely reproductive of arguments already adequately examined by the lower court.

Parole chiave

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generic appeal grounds reproductive arguments inadmissibility suspended sentence refusal procedural costs sanzione sostitutiva pena pecuniaria sospesa assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

nato a CESANO MADERNO il 25/12/1968 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Viera Heriberto avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al trattamento sanzionatorio e al rigetto dell'istanza sostituzione della pena detentiva, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argornei -;u: giuridici dalla Corte territoriale (si vedano i punti 2.2. e 2.5.); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa dele ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in CO p T nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. P.Q.M