Cassation appeal dismissed for late filing; appeal deadline expired due to procedural suspension during court holidays.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible ex officio because it was filed two days after the statutory deadline. The appellant argued for a review of the judgment's logic, but the court noted that the appeal period expired on September 8, 2025, due to the suspension of time limits during the court holiday. Consequently, the appeal was rejected without examination of merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine for the procedural fault.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 17, comma 1, l. 121/1995; The appeal must be lodged within the strict time limit; failure to file within the period, even if caused by a holiday suspension, results in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o a SCAFATI il 17/09/1995 avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;OSSERVA Rilevato che Gaetano Padovani ricorre per cassazione deducendo, con un unico motivo, vi;e'l di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta tardivamente; rilevato, infatti, che, poiché la sentenza impugnata è stata redatta con motivazionu contestuale, il termine per impugnare, tenuto conto dell'assenza dell'imputato e della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, scadeva 1'8 settembre 2025, mentre ricorso è stato trasmesso il 10 settembre 2025; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dee ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M