Italian Court dismisses appeal as generic and merely reproduces lower court's reasoning on non-punishability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were generic and merely reproduced arguments already thoroughly examined by the lower court. The appellant argued for non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code and general mitigating circumstances, but the appellate court had already rejected these with correct legal reasoning. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine for filing the inadmissible appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it deduces generic grounds that merely reproduce the reasoning of the lower court without adding new substantive arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato a ACERRA il 07/10/1992 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Di Leva Angelo avverso la sentenza in epigrafe, esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattee' con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagìne 3 e 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in c.:cJp nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M