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Ordinanza — n. 17886/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of new legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17886/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, De Masi Christian, challenged a lower court's decision regarding criminal liability and sentencing but failed to present substantive legal arguments. The court rejected the appeal because the submitted grounds were merely generic reproductions of issues already thoroughly examined and dismissed by the territorial court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of generic arguments or mere reproductions of issues already decided by the lower court without providing new legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reproductive arguments criminal liability court costs Cassazione ordinanza procedural dismissal motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

to a NAPOLI il 21/07/1999 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di De Masi Christian avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce tre motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità, al diniego della causa (fi non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio, già adeguatamen te vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 3 e 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore deia Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senz2 versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

P.Q.M1i 9IA 026 * Fumi ken