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Ordinanza — n. 17881/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-deducible grounds and failure to allege symptoms of illegality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17881/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay court costs and a fine. Anthony Errico challenged the severity of the sanction but failed to provide any evidence of the penalty's illegality. Consequently, the court ruled that the arguments were non-deducible under the specific procedural rules governing such appeals.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Appeals based on non-deducible grounds or lacking symptoms of illegality are inadmissible de plano, resulting in the loss of the right to appeal and the imposition of costs.

Parole chiave

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inadmissibility de plano non-deducible grounds symptoms of illegality procedural dismissal court costs and fine motivi di cassazione difetto di motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi
Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv.
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Testo completo

a SAVONA il 05/11/1987 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;OSSERVA Rilevato che Anthony Errico deduce con un unico motivo di ricorso vizi della motivazione relativa all'entità del trattamento sanzionatorio, senza, tuttavia, allegare alcun elemento sintomatico della illegalità della pena comminata; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per motivi non deducibili con ricorso per cassazione, ostandov la natura consensualistica dell'istituto e la sua funzione deflattiva (cfr.

Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033 - 02); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamene() delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa deHe ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

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