Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of argumentation on excessive sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Jacopo Di Tondo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a reduced sentence for attempted theft and gross negligence, arguing the appellate court failed to sufficiently justify the penalty's proportionality. The court rejected this claim, affirming that judges possess broad discretion in sentencing based on statutory criteria, provided their reasoning is logical and not arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, 629 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The judge of merits exercises discretionary power in determining the penalty measure, and such evaluation is unchallengeable in legitimacy proceedings unless it is unargued or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
e d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Jacopo Di Tondo ricorre avverso la sentenza in preambolo con laquale la Corte di appello di Lecce ha parzialmente confermato la sua condanna per il reatodi cui agli artt. 56, 629 cod. pen., riducendo la pena originariamente inflitta e deduce il viziodi motivazione in punto di eccessività del trattamento sanzionatorio, lamentando altresì chela Corte non avrebbe esplicato adeguatamente e sufficientemente le ragioni che l'hannodeterminata a ritenere congrua la pena, sia pur ridotta; considerato il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione deltrattamento sanzionatorio che sfugge a censura poiché, dopo avere aderito alla correttezzadel ragionamento con il quale il Giudice di primo grado aveva operato la riduzione di un soloterzo per il delitto tentato, ha tuttavia ritenuto di addivenire a una moderazione delladosimetria attraverso la riduzione della pena base ad anni quattro di reclusione, su cui haoperato la doppia riduzione ex artt. 424 comma 2 e 423 cod. pen., richiamando i criteri di cuiall’art. 133 cod. pen.;ritenuto, pertanto, che la generica doglianza del ricorrente oblitera il principio, secondocui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita ladiscrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anchesintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.(Cass.
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv.239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché – comenel caso di specie – sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamentoillogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI RAFFAELLO MAGI