Italian court dismisses appeal on criminal execution regarding continuity of crimes and gambling addiction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to recognize the continuity of separate crimes. The appellant argued that uniform jurisprudence required finding a single criminal design based on the homogeneity of conduct and documented gambling pathology. The court ruled that the trial judge correctly applied legal principles by noting diverse execution methods, different associates, and significant temporal and geographic distances between offenses, which negated a unified intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The continuity of crimes requires a rigorous verification of a single underlying criminal intent at the time of the first offense, and mere homogeneity of conduct or gambling pathology is insufficient without evidence of specific planning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
XX ricorre per cassazione avversol’ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Napoli in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, aisensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede dicognizione e, nei motivi proposti, deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniformegiurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificatividell’unicità di disegno criminoso, invece sicuramente ravvisabile vista l’omogeneità dellecondotte, parzialmente già unificate ai sensi dell'art. 81 cod. pen., e la documentataludopatia; letta la memoria depositata in data 23 marzo 2026;ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01); ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicitàdi disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto ingrado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – è rimessoall’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01); ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione e ha evidenziato inmaniera esente da illogicità e incongruenze, quali elementi decisivi per escludere l’unicità didisegno criminoso, le diverse modalità di commissione, la diversità degli associati e il diversooggetto dei due sodalizio giudicati con le sentenze sub 2) e 4), la distanza temporale egeografica tra i reati, , così ponendosi nel solco della consolidata giurisprudenza dilegittimità secondo la quale «nel caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro,si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghiper modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento dicommissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione»(Cass.
Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009,Gargiulo Rv. 242537); considerato, inoltre, che il Giudice dell'esecuzione ha ben spiegato l'ininfluenzadell'elemento della ludopatia, di cui ha valutato – diversamente da quanto lamentato nelricorso – l'irrilevanza in concreto, ascrivendo i vari reati piuttosto a una generica tendenza adelinquere del condannato;rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI RAFFAELLO MAGIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.