Italian court dismisses appeal against expulsion order as opposition filed too late due to proper notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the opposition to the expulsion decree was filed after the statutory deadline. The court confirmed that the expulsion order was properly notified to the detainee at 10:40 on May 30, 2025, followed by official communications to the prosecutor and the individual on June 17, 2025. Consequently, the court upheld the lower tribunal's finding of tardiness and condemned the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 103 c.p.s.; Art. 104 c.p.s.: The opposition to an expulsion decree must be filed within the statutory period; failure to file within this timeframe renders the opposition inadmissible, regardless of subsequent procedural irregularities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
el Tribunale di sorveglianza di Perugiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Radhouane Ben Chattouh ricorre per cassazione avversol’ordinanza in preambolo con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiaratoinammissibile l'opposizione al decreto di espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianzain data 28 maggio 2025 e deduce l’erronea declaratoria di tardività dell’opposizione; Rilevato che – dall’esame degli atti consentito al Collegio stante la natura processualedel vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093 – 01) – lasituazione fattuale è quella esattamente descritta nel provvedimento impugnato e,segnatamente, risulta che il decreto di espulsione è stato notificato a mani proprie deldetenuto alle ore 10.40 del 30 maggio 2025, notifica cui è seguita la comunicazione allaProcura della repubblica e all’interessato in data 17 giugno 2025, sicchè è corretta ladeclaratoria di tardività dell'opposizione; ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a dettadeclaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per iprofili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI RAFFAELLO MAGI