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Ordinanza — n. 17827/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for illegal gun possession due to lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17827/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the second-instance conviction for illegal possession of a rifle. The appellant's arguments were rejected because the court of appeal correctly inferred guilt from the weapon's discovery during a home search and the defendant's own confessions, dismissing doubts as mere conjectures. Furthermore, the court affirmed that the sentencing discretion exercised by the lower judge is unreviewable in terms of legality, provided it is reasoned and not arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the second-instance court has adequately evaluated the facts and the sentencing discretion exercised by the judge of merit is unreviewable in terms of legality, provided it is reasoned and not arbitrary.

Parole chiave

Generato dall'IA
illegal possession of weapons inadmissible appeal sentencing discretion confessional evidence procedural inadmissibility Cassation review penal code article 133

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017
Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016
271243;Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep.
Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008
Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013
239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede dilegittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico(Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep.
Cass. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016
Corte cost. n. 186 del 2000

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Testo completo

la Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Paolo Demetrio ricorre avverso la sentenza in preambolo con la qualela Corte di appello di Milano ha confermato la sua condanna per il reato di illegaledetenzione di una carabina e denuncia tre motivi di ricorso aspecifici e riproduttivi di censuregià prospettate in appello e che il Giudice di secondo grado ha adeguatamente vagliato edisatteso;rilevato, infatti, quanto al primo motivo e secondo motivo – da trattarsi congiuntamente,adeguatamente che l’ascrivibilità della condotta al ricorrente è stata agevolmente inferitadalle modalità di rinvenimento dell’arma così come descritte dal verbalizzante (l'arma erastata, invero, trovata in seguito a perquisizione locale domiciliare) e dalle stessedichiarazioni confessorie dell’imputato che, al momento dell’espletamento del mezzo diricerca della prova, era in ospedale proprio per essersi ferito con una carabina, sicché ildubbio del ricorrente si fonda su mere congetture;rilevato, quanto al terzo motivo che sfugge a censura il ragionamento svolto dalla Corteterritoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio poiché la generica doglianzasul punto oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena,il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce,indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass.

Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243;Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede dilegittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico(Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), fermo restando chenel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, nonè necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametrovalutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale enon necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass.Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI RAFFAELLO MAGI