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Ordinanza — n. 17825/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; civil party status deemed equivalent to private prosecution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17825/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Annalisa Aramini inadmissible regarding the procedural viability of her crimes. The appellant argued the lower court failed to assess procedural admissibility, but the court found her arguments specific and unfounded. The decision relied on the principle that an unretracted civil party status functions as a private prosecution, rendering the offenses prosecutable ex officio.

Regesto Legislator

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Art. 612, secondo comma, cod. pen.; Art. 582, 585, in relazione all'art. 575, primo comma, n. 5 bis, cod. pen.: The establishment of a civil party that cannot be revoked is equivalent to a private prosecution for the purpose of procedural admissibility of offenses made prosecutable by private prosecution.

Parole chiave

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private prosecution civil party status procedural admissibility ex officio prosecution inadmissible appeal criminal procedure unretracted complaint minaccia non comprovata

Disposizioni normative citate

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Art. 612, secondo comma, cod. pen.
Art. 582, cod. pen.
Art. 585, cod. pen.
Art. 575, primo comma, n. 5 bis, cod. pen.
e 582, 585 in relazione all’art. 575, primo comma, n.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Barbaro
10 ottobre 2022, n.150 ha reso perseguibili a querela, posto che la volontà punitiva della persona offesa, nonrichiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che noncontengono la sua esplicita manifestazione» (Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, barbaro Rv.286741 - 01 Sez.
01 Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S.
26575 del 14/05/2024, barbaro Rv.286741 - 01 Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

orte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Annalisa Aramini ricorre avverso la sentenza in preambolo, con laquale è stata confermata la sua condanna per i reati di cui agli artt. 612, secondo comma,cod. pen. e 582, 585 in relazione all’art. 575, primo comma, n. 5 bis, cod. pen.; rilevato che il ricorso, vertente sul mancato vaglio della procedibilità dei reati, siappalesa completamente aspecifico e, comunque, manifestamente infondato;considerato, infatti, che il ricorrente non si confronta con la duplice motivazione svoltadalla Corte territoriale che, pur rilevando l’assenza di querela da parte della persona offesadal reato, ha evidenziato, quanto al reato di lesioni, che la presenza delle menzionateaggravanti lo rende procedibile ex officio e che, quanto al reato di minaccia grave, havalorizzato la costituzione di parte civile non revocata;ritenuto che con tale ultima affermazione il Giudice di appello si è posto nell’alveo delprincipio espresso in sede di legittimità secondo cui «La costituzione di parte civile nonrevocata equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 ha reso perseguibili a querela, posto che la volontà punitiva della persona offesa, nonrichiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che noncontengono la sua esplicita manifestazione» (Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, barbaro Rv.286741 - 01 Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI RAFFAELLO MAGI