Ordinanza — n. 17815/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAConsiderato che Remo Favero ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale ilTribunale di Latina ha confermato la sua condanna per il reato di cui 75 d. lgs. n. 159 del2011) e denuncia tre motivi;ritenuti il primo e il secondo motivo inammissibili perché interamente versati in fatto etendenti a sollecitare da parte di questa Corte una rilettura delle risultanze di priva sulla cuibase il Tribunale – con motivazione non manifestamente illogica – ha ritenuto sussistentientrambe le ipotesi di cui all’art. 75 d. lgs. n.159 del 2011 e superato la versione alternativadifensiva, pedissequamente riprodotta nel ricorso per cassazione senza alcun confronto conla motivazione del Giudice di merito;ritenuto manifestamente infondato anche il motivo in punti di recidiva, in quanto lasentenza impugnata si è fedelmente attenuta al consolidato principio di diritto (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17815/2026 — snpen · Corte di Cassazione: lgs. n. 159 del2011) e denuncia tre motivi;ritenuti il primo e il secondo motivo inammissibili perché interamente versati in fatto etendenti a sollecitare da parte di questa Corte una rilettura delle risultanze di priva sulla cuibase il Tribunale – con motivazione non manifestamente illogica – ha ritenuto sussistentientrambe le ipotesi di cui all’art. 75 d. lgs. n.159 del 2011 e superato la versione alternativadifensiva, pedissequamente riprodotta nel ricorso per cassazione senza alcun confronto conla motivazione del Giudice di merito;ritenuto manifestamente infondato anche il motivo in punti di recidiva, in quanto lasentenza impugnata si è fedelmente attenuta al consolidato principio di diritto (Sez.
Parole chiave
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a relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Remo Favero ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale ilTribunale di Latina ha confermato la sua condanna per il reato di cui 75 d. lgs. n. 159 del2011) e denuncia tre motivi;ritenuti il primo e il secondo motivo inammissibili perché interamente versati in fatto etendenti a sollecitare da parte di questa Corte una rilettura delle risultanze di priva sulla cuibase il Tribunale – con motivazione non manifestamente illogica – ha ritenuto sussistentientrambe le ipotesi di cui all’art. 75 d. lgs. n.159 del 2011 e superato la versione alternativadifensiva, pedissequamente riprodotta nel ricorso per cassazione senza alcun confronto conla motivazione del Giudice di merito;ritenuto manifestamente infondato anche il motivo in punti di recidiva, in quanto lasentenza impugnata si è fedelmente attenuta al consolidato principio di diritto (Sez.
U, n.35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, DelChicca, Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12;2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464;Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960) secondo cui, ai fini della relativarilevazione, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito siaeffettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avutoriguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, allagenesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e delgrado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza diprecedenti penali; rilevato che, difatti, nel ribadire la sussistenza dell'aggravante, strettamente inerentealla persona del colpevole, la sentenza impugnata non si è attestata sui soli precedentipenali, ma – con motivazione sintetica e, tuttavia, adeguata – ha espresso le ragioni per lequali le condotte in scrutinio, raffrontate con la pluralità delle condanne precedenti,costituivano espressione di maggiore pericolosità sociale dell’imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI RAFFAELLO MAGI