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Ordinanza — n. 17810/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian prison disciplinary appeal dismissed for lack of argument against court's reasoning on phone possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17810/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Sebastian Costanzo's appeal inadmissible against a prison disciplinary sanction excluding him from communal activities for fifteen days. The Tribunal of Surveillance correctly reasoned that the offense involved not just the discovery of a phone with a SIM card and USB port, but also the imputed act of joint custody of the device. Since Costanzo offered no substantive arguments to refute this established reasoning, the court upheld the decision and ordered him to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.s.; Art. 607 c.p.s.: A disciplinary appeal is inadmissible if the appellant fails to provide arguments capable of undermining the court's reasoning regarding the imputation of conduct and the proportionality of the sanction.

Parole chiave

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prison disciplinary sanction joint custody of contraband inadmissible appeal imputation of conduct proportionality of penalty Cassazione ordinanza cellular phone contraband uso del telefono cellulare alla guida

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.s.
Art. 607 c.p.s.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

bunale di sorveglianza di Reggio Calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Sebastian Costanzo ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria ha respinto il reclamoavverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza aveva confermato la sanzionedisciplinare dell’esclusione dalle attività in comune per quindici giorni a seguito delrinvenimento nella cella, comune ad altri tre detenuti, di un telefono cellulare dotato di simcard e presa USB;ritenuto che il ricorrente avversa apoditticamente il contenuto del provvedimentoimpugnato, senza in alcun modo confrontarsi con la congrua motivazione del Tribunale cheha evidenziato come la condotta per la quale Costanzo fu sanzionato non è limitata al merorinvenimento del telefono cellulare nella cella comune, bensì alla possibilità di imputareanche a lui la condotta di codetenzione del telefono, per tale via dando sintetica, maadeguata motivazione delle ragioni dell’applicazione della sanzione;rilevato che, alla suindicata motivazione del giudice specializzato, il ricorrente noncontrappone alcun argomento capace realmente d’infirmarne la tenuta, sicché il ricorso deveessere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione(Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che sistima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI RAFFAELLO MAGI