Italian court dismisses home detention appeal due to expired three-year statutory time limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the request for home detention was filed in November 2025, exceeding the three-year deadline from the revocation of the probationary placement on May 15, 2024. The appellant argued that the specialized judge made an erroneous prognostic judgment regarding reoffending despite their good conduct in the institution. The court rejected this substantive claim, ruling that the procedural bar of the expired time limit rendered the request void from its origin.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 c.p.s.; Art. 174 c.p.s.: A request for home detention must be filed within three years of the revocation of the alternative measure; failure to comply renders the request inadmissible regardless of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Tribunale di sorveglianza di Lecce;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Isljam Krasnici ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato la sua istanza didetenzione domiciliare, in relazione a pene concorrenti in corso di espiazione e, con ununico, articolato motivo, denuncia che il Giudice specializzato avrebbe negato l’accesso albeneficio sulla scorta di una motivazione errata ed è pervenuto alla formulazione di uningiustificato giudizio prognostico sfavorevole circa il pericolo di reiterazione di reati,nonostante la sua irreprensibile condotta in Istituto; ritenuto che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile poichè tale era, sindall'origine, la domanda di detenzione domiciliare (formulata nel novembre 2025) nonessendo decorso il triennio dalla revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova (indata 15 maggio 2024);ritenuto che alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI RAFFAELLO MAGI