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Ordinanza — n. 17804/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; execution court correctly rejected continuity of crime due to two-year gap.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17804/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's partial rejection of the request for continuity of crime. The appellant argued that uniform jurisprudence required recognizing a single criminal design despite separate trials, citing the homogeneity of conduct involving police interception tools. The court affirmed that a two-year temporal gap between offenses negates the presumption of a unified criminal intent, as subsequent acts cannot be presumed specifically planned at the time of the original offense.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; In criminal execution proceedings, a significant temporal separation between offenses negates the presumption of a unified criminal design, requiring specific proof of planning rather than relying solely on conduct homogeneity.

Parole chiave

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continuity of crime criminal execution proceedings temporal gap presumption unified criminal design inadmissibility of appeal judicial discretion criminal intent analysis reato continuato

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Considerato che Giovanni Matarrese ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, haparzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensidell’art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Considerato che Giovanni Matarrese ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, haparzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensidell’art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, P.
Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri
Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia
Sez. 1, n. 3747 del 16/01/2009, Gargiulo
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Giovanni Matarrese ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, haparzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensidell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede dicognizione e, nell’unico motivo, deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniformegiurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso,certamente sussistente attesa l'omogeneità delle condotte (detenzione di strumenti perintercettare le comunicazione tra le Forze dell’Ordine);ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094); ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilirel’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, lemodalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ognialtro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – èrimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740); ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo deglianzidetti principi, dando articolato conto della loro applicazione, ha invero evidenziato, inmaniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l’unicità didisegno criminoso e, segnatamente, l'apprezzabilità della cesura temporale, di ben due anni,tra i reati per i quali ha negato la sussistenza del vincolo;ritenuto che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenzadella Corte secondo cui «caso di reati commessi adistanzatemporalel'uno dell'altro, si devepresumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi permodalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento dicommissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza dellacontinuazione»(Cass.

Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009,Gargiulo Rv. 242537); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI RAFFAELLO MAGI