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Ordinanza — n. 17799/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for lack of motivation regarding necessity defense due to unchallenged evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17799/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Rossignuolo's appeal inadmissible for failing to substantiate his claim of a lack of reasoning on the necessity defense. The appellate court had already rejected the argument that hospitalization was required, relying on unchallenged investigation findings and the absence of the defendant at the emergency room. Consequently, the appeal was dismissed, and Rossignuolo was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 54 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court has adequately addressed the necessity defense through unchallenged evidence, and the appellant merely criticizes the generic nature of the reasoning without providing specific counter-evidence.

Parole chiave

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necessity defense lack of motivation admissibility of appeal unchallenged evidence court costs and fine aiuto all'evasione di detenuti accertamento medico incompleto prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

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Art. 54 cod. pen.
159 del 2011) e, con l’unico motivo di ricorso, deduce la violazione dell'art. 54 cod.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 54 cod. pen
159 del 2011) e, con l’unico motivo di ricorso, deduce la violazione dell'art. 54 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Luigi Rossignuolo ricorre avverso la sentenza in preambolo con laquale la Corte di appello di Bari ha confermato la sua condanna per il reato di cui 75 d. lgs.n. 159 del 2011) e, con l’unico motivo di ricorso, deduce la violazione dell'art. 54 cod. pen. evizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della scriminante dello stato dinecessità;rilevato che il ricorso riproduce pedissequamente la censura dedotta con l'appello eadeguatamente vagliata e superata dalla Corte territoriale che sul punto ha evidenziatocome sia stata smentita la tesi della necessità di un ricovero ospedaliero per l'imputato e ciòsulla base delle indagini non avversate, se non genericamente, dalla difesa;considerato che la Corte di appello ha evidenziato che i verbalizzanti, recatisi presso ilPronto soccorso, avevano constatato l’assenza dell’imputato e ha valorizzato la mancataallegazione da parte di questi della documentazione rilasciata in seguito all’asserito accessopresso il nosocomio; considerato, altresì, che a fronte di tale motivazione il ricorrente si limita astigmatizzarne la genericità ed approssimazione, affermando (non a caso in terminimeramente ipotetici) che i verbalizzanti erano caduti in errore sull’indicazione degli orari; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI RAFFAELLO MAGI