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Ordinanza — n. 17796/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being a specific petition of principle regarding unrelated crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17796/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it constituted a specific petition of principle rather than a substantive legal challenge. The appellant argued that revoking a conviction for abuse of office would necessitate revoking other convictions for crimes allegedly connected to that offense. The court rejected this, noting that the prior revocation did not erase the factual and evidentiary foundations of the remaining convictions, which had already become final and binding.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: A cassation appeal limited to a petition of principle regarding the logical connection between unrelated crimes is inadmissible when the factual and probative premises of the other convictions remain intact and independent.

Parole chiave

Generato dall'IA
petition of principle inadmissible appeal abuse of office final judgment procedural admissibility abbandono del procedimento penale revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.
art. 323 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

2/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Carmelo Borrello ricorre per cassazione avverso l'ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudicedell'esecuzione, ha rigettato la richiesta volta ad ottenere la revoca della sentenza dellaCorte di appello di Reggio Calabria n. 1160 del 2019 relativamente ai reati di cui agli artt.632 e 639- bis cod. pen., aggravati dall’art. 7 l. 203 del 1991, contestati al capo A11) e diquello di falso contestato al capo A4); vista la memoria depositata dalla difesa del ricorrente in data 16 marzo 2026;rilevato che – secondo la tesi del ricorrente – la revoca della condanna per detti reaticonseguirebbe alla già avvenuta revoca, con precedente provvedimento del Giudicedell’esecuzione in data 2 luglio 2025, della condanna per il reato di abuso di ufficiocontestato al capo A4) per intervenuta abolitio criminis;ritenuto che a ragione della decisione il Giudice dell’esecuzione ha osservato – conmotivazione aderente alle risultanze in atti e screvra da aporie logiche – che il venire menodella condanna per abrogazione del reato di abuso d’uffcio non elide i presupposti fattuali e,conseguentemente, quelli probatori posti a fondamento delle altre imputazioni per le quali ilricorrente è stato condannato con sentenza passata in giudicato;rilevato che il ricorso sul punto si appalesa del tutto aspecifico, siccome limitato allamera petizione di principio secondo cui le altre ipotesi criminose per cui è condanna «eranonecessariamente collegate allo sviamento delle funzioni di cui all’art. 323 cod. pen.»;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profilidi colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI RAFFAELLO MAGI