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Ordinanza — n. 17715/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds regarding vehicle seizure and subjective intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17715/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds were manifestly unfounded. The applicant, who had custody of a seized vehicle, removed it, causing the legal sphere of the ablatoria procedure to shift to a private sphere and negatively impacting procedural regularity. The court upheld the lower court's finding that the subjective element of the crime existed based on a logical and exhaustive review of procedural data.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the removal of a seized item by the custodian disrupts the ablatoria procedure and the subjective intent is clearly established by the record.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility ablatoria procedure seized vehicle removal subjective intent crime manifestly unfounded grounds confisca del veicolo a motore revoca della licenza condurre azione mobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 617 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 2163 del 28/11/2007, dep. nel 2008, Ferreri, rv. 238477
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Testo completo

dal Consigliere FEDERICA TONDIN;n. 34012/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Rocco Bevilacqua avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati in quanto:

1) la richiesta di rinvio per legittimo impedimento è stata correttamente respinta perché non prontamente comunicata in riferimento a una situazione processuale nota da tempo;

b) i giudici di merito hanno correttamente rilevato che il ricorrente, custode del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e poi oggetto di confisca, lo ha sottratto: in tal modo deve ritenersi che il bene sia stato fatto uscire dalla sfera giuridica propria della procedura ablatoria per entrare in una sfera di tipo privatistico, con incidenza negativa sulla regolarità della procedura (Sez. 6, n. 2163 del 28/1172007, dep. nel 2008, Ferreri, rv. 238477);

c) quanto all'elemento soggettivo del reato la motivazione dei giudici di merito, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, è esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.M