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Ordinanza — n. 17713/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding motivation defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17713/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not permitted in a legality proceeding. The appellant alleged defects and contradictions in the lower court's reasoning, but the court found the motivation to be linear, coherent, and logically exhaustive regarding both subjective and objective elements of the crime. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, resulting in the dismissal of the request for review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals in legality proceedings are inadmissible if grounds are manifestly unfounded, as the lower court's motivation is demonstrated to be logically coherent and exhaustive.

Parole chiave

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legality proceeding inadmissible appeal manifestly unfounded defect of motivation logical coherence Cassation review criminal procedure motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
pagina 5 della sentenza impugnata con riferimento sia all'elemento soggettivo che all'elemento oggettivo del reato contestato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
pagina 5 della sentenza impugnata con riferimento sia all'elemento soggettivo che all'elemento oggettivo del reato contestato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

RE nato a COSENZA il 27/01/1988 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN;n. 33925/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Algieri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati, perché afferenti a asseriti difetto o contraddittorietà e palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata con riferimento sia all'elemento soggettivo che all'elemento oggettivo del reato contestato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.M