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Ordinanza — n. 17710/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already correctly decided by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17710/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the cited grounds merely repeated arguments already examined and rejected by the appellate court. The appellant challenged the omission of recidivism and the non-application of substitute penalties, but these points were legally soundly addressed in the prior judgment. Consequently, the court ruled that no new legal issues required review at the stage of admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds raised are merely reproductions of arguments already fully examined and correctly decided by the judges of the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds merits already decided recidivism omission substitute penalties motivi di cassazione revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
10, quanto al secondo motivo, con cui si contesta la mancata applicazione di pene sostitutive); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
10, quanto al secondo motivo, con cui si contesta la mancata applicazione di pene sostitutive); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

ato a ROMA il 28/07/1967 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN;n. 33901/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Riccardo Monterisi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano, quanto al primo motivo, con cui si contesta l'omessa esclusione della recidiva, pag. 9 della sentenza impugnata e pag. 10, quanto al secondo motivo, con cui si contesta la mancata applicazione di pene sostitutive); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M