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Ordinanza — n. 17709/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding motivation and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17709/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the challenged grounds were manifestly unfounded. The appellant argued for vices in the lower court's reasoning and sentencing, but the court found the original judgment logically coherent and sufficiently motivated. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, as the lower court's reasoning is logically coherent and adequately examines the defense arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded vices of motivation sentencing review procedural costs Cassation jurisdiction criminal procedure code impunità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

IGNOLA il 17/01/1978 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN;t n. 33894/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Savino Sipario avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo prospettato è manifestamente infondato, perché:

a) afferente a asseriti vizi della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali (in riferimento alla responsabilità per il reato contestato);

b) afferente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc P.Q.M