Ordinanza — n. 17705/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAELE nato a PALERMO il 20/08/1996 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN;n. 33848/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Gabriele Chianello avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: - il primo motivo è manifestamente infondato la notificazione del decreto di citazione in appello è stata effettuata a mani del ricorrente, detenuto per altra causa; - il secondo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17705/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 33848/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Gabriele Chianello avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: - il primo motivo è manifestamente infondato la notificazione del decreto di citazione in appello è stata effettuata a mani del ricorrente, detenuto per altra causa; - il secondo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ELE nato a PALERMO il 20/08/1996 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN;n. 33848/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Gabriele Chianello avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: - il primo motivo è manifestamente infondato la notificazione del decreto di citazione in appello è stata effettuata a mani del ricorrente, detenuto per altra causa; - il secondo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il P.Q.M