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Ordinanza — n. 17703/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific legal grounds and mere repetition of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17703/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to insufficient legal reasoning and redundant arguments. The appellant failed to articulate distinct legal grounds for the first motive and merely repeated the appellate court's already resolved analysis on the second motive regarding criminal liability. Consequently, the court applied procedural rules to reject the petition without examining the merits of the underlying case.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5; Art. 360, n. 6 of the Code of Criminal Procedure: An appeal is inadmissible if it lacks specific legal grounds or merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of legal grounds repetition of reasoning procedural dismissal cassation review censura costituzionale eccezione di incostituzionalità motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 of the Code of Criminal Procedure
Art. 360, n. 6 of the Code of Criminal Procedure
art. 337 cod. pen
b) il secondo motivo, relativo alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

RE nato a COSENZA il 27/01/1988 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN;n. 33746/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Algieri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché:

a) il primo motivo è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato;

b) il secondo motivo, relativo alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. sotto il profilo oggettivo e soggettivo, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.MDEPOSITATA. IN CANIC,L1 18 2026 Funz.c,Ala; ,dd