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Ordinanza — n. 17701/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for repeating merits arguments and lacking new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17701/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the raised grounds were merely repetitive of arguments already fully examined by the lower courts. The appellant's claims regarding Article 384 of the Penal Code and the lack of concrete investigative obstruction were rejected as legally correct and free from logical inconsistencies. Consequently, the court ruled that no new grounds existed to warrant a review of the substantive judgment on sentencing and circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 384 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the courts of first and second instance without presenting new or distinct legal issues.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds merits review Article 384 penal code investigative obstruction Cassation procedure sentencing review motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 384 cod. pen.
a) i primi tre motivi, relativi, i primi due, all'applicabilità dell'art. 384 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 384 cod. pen
a) i primi tre motivi, relativi, i primi due, all'applicabilità dell'art. 384 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

nato a VIZZOLO PREDABISSI il 09/06/2000 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN;n. 33723/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Anna Lavecchia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto:

a) i primi tre motivi, relativi, i primi due, all'applicabilità dell'art. 384 cod. pen. e, il terzo, all'insussistenza di un pericolo concreto di intralciare le investigazioni, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano le pagine 6 e 7 della sentenza impugnata):

b) il quarto motivo, relativo al profilo circostanziale e al trattamento punitivo, è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.Mti a 2026 *Furrz,e, Usi