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Ordinanza — n. 17698/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as penalties and prior merits issues are inadmissible in final review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17698/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that arguments regarding sentencing determinations and previously reviewed merits cannot be raised at the final stage. The appellant challenged a second-instance judgment, but the court found the cited grounds either already adequately examined by lower courts or improperly introduced late. Consequently, the appeal was rejected because these specific legal issues fall outside the scope of permissible review in this proceeding.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Arguments concerning the determination of criminal penalties or issues already fully examined by the court of first instance are inadmissible in a final appeal for lack of admissibility.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility sentencing review limits final court jurisdiction repeated merits issues late filed arguments attenuazione della pena pluralità di motivazioni motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
4); rilevato che i motivi nuovi sono inammissibili perché tardivamente presentati e non correlati a quelli dedotti con il ricorso principale; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
4); rilevato che i motivi nuovi sono inammissibili perché tardivamente presentati e non correlati a quelli dedotti con il ricorso principale; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

O nato a VASTO il 05/06/1981 avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN;n. 33963/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Piero Menichilli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: - afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede (motivi n. 1 e n. 2); - meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (motivi n. 3 e n. 4); rilevato che i motivi nuovi sono inammissibili perché tardivamente presentati e non correlati a quelli dedotti con il ricorso principale; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.MIl Cons liere es nsore Il Presidente Federic Maria Silvia Giorgi r DEPOSITATA IN CAN C 18 I 2O26