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Ordinanza — n. 17695/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17695/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal against the second-instance judgment inadmissible. The appellant argued that the lower court's reasoning contained material and subjective errors regarding the crime's elements. The court rejected these claims, finding the motivation logically coherent and fully examined the procedural data.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Supreme Court on grounds of insufficient motivation are inadmissible if the motivation is logically coherent and exhaustively examines the procedural data.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal insufficient motivation supreme court review logical coherence procedural data controllo della commisurazione della pena attenuazione della pena esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
2, con cui si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
2, con cui si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a ATRI il 19/01/1978 avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN;n. 33632/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Stefano Cimini avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati, perché afferenti a asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata sul motivo n. 1, con cui si contesta la sussistenza dell'elemento materiale del reato, e pag. 5 sul motivo n. 2, con cui si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.M