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Ordinanza — n. 17694/2026 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for inadmissibility as appeal grounds were not raised and facts remain uncrystallized.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17694/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the requested application of Article 131-bis of the Penal Code was not raised during the appellate proceedings. The appellant argued for non-punishment based on uncrystallized factual circumstances, while the lower court's reasoning on recidivism was deemed logically sound and exhaustive. Consequently, the court ruled that the appeal lacks admissible grounds under the law governing third-instance review.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals in the third instance are inadmissible if the requested application of non-punishment provisions was not raised in the second instance and the underlying facts remain uncrystallized in the contested judgment.

Parole chiave

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third instance appeal non-punishment provision uncrystallized facts recidivism review inadmissible recourse recidiva nell'infrazione motivo legale d'esclusione punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

LYASS nato il 26/07/1991 avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN;n. 33626/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Mouhim Ilyass Hayani avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: - la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non era stata avanzata in sede di appello e non risultano elementi positivi a sostegno della sussistenza della causa di non punibilità, che, nel motivo di ricorso, è legata a una situazione di fatto non cristallizzata nella sentenza impugnata; - sulla recidiva la sentenza impugnata reca una motivazione connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ri P.Q.M