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Ordinanza — n. 17692/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds already rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17692/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Roxhen Velja inadmissible. The lower court had already thoroughly examined and rejected the specific legal arguments raised by the defense. The court ruled that the appeal merely reproduced these previously dismissed points without introducing new substantive issues.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible if they merely reproduce grounds of criticism already adequately examined and rejected by the judges of the merits with legally correct and pertinent arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds merits already decided Cassation procedure defense arguments motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
2); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
2); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

14/09/1984 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN;n. 33622/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Roxhen Velja avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivédi profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano pagine 4 e 5 della sentenza impugnata in riferimento al motivo n. 1 e pagina 5 in riferimento al motivo n. 2); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il r P.Q.MAfoi af4(116