Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded and repetitive grounds regarding sentencing and liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the raised grounds were manifestly unfounded and merely repetitive of arguments already rejected by the lower court. The appellant challenged the judgment on issues of liability, statutory application, and sentencing, but the court found the lower court's reasoning logical and exhaustive. Consequently, the appeal was rejected as it lacked the necessary legal basis for review at the stage of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, repetitive of prior rulings, or lack legal basis, as the lower court's reasoning must be logically sound and exhaustive.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a FOGGIA il 18/02/1960 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; wn. 33561/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi De Simone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto - manifestamente infondati, perché afferenti a asseriti vizi della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali (motivi n. 1 e 2 relativi al giudizio di responsabilità: cfr. pagg. 4-6 sentenza impugnata); - meramente riproduttivi di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (motivo n. 3 in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.: cfr. pag. 6 sentenza impugnata, che contiene una esaustiva motivazione sulla elevata gravità del fatto); - afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede (motivo n. 4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il P.Q.MIl Con gl re estensore Il PresidenteFederica tondin Maria Silvia Giorgi OFPOS!TATA IN ' A Li ' ,A9i 2026 Furyz;,. kiraizu Je